1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.111
2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992112 sull’assicurazione militare.
3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati.113
5 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
- b.
- il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
- c.
- il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.114
110 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 1999 3896).
111 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835).
112 RS 833.1
113 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835).
114 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835).