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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
del 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2023)
Art. 98Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.
3 Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
4 L’articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:
a.
decorrono o divengono esigibili prima dell’entrata in vigore dell’articolo 83, o
b.
decorrono o divengono esigibili entro 15 anni dall’entrata in vigore dell’articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell’entrata in vigore.