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Art. 79a Campo d’applicazione 327
Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l’istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale. 327 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |