|
Art. 85a Trattamento di dati personali 339
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:340
2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.342 339 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205). 340 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 341 Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 342 Introdotto dall’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |