Art. 1 Scopo 4
1 La previdenza professionale comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità). 2 Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS. 3 Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d’assicurazione. Può stabilire un’età minima per il pensionamento anticipato. 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |