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Art. 13 Età di riferimento e limiti d’età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia 36
1 L’età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS37. 2 L’assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni. 3 Entro i limiti previsti conformemente all’articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un’età di riscossione inferiore. 36 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). |