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Art. 13a Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia 38
1 L’assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L’istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre. 2 Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile. 3 La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L’istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore. 4 L’istituto di previdenza può stabilire nel regolamento che, se il salario annuo residuo scende al di sotto dell’importo regolamentare necessario per l’assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia. 38 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). |