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Art. 13b Condizioni per la riscossione anticipata e per la riscossione differita della prestazione di vecchiaia 39
1 La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario. 2 L’assicurato può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni. 39 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). |