Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia 40
1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età di riferimento41 (aliquota di conversione). 2 L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età di riferimento di 65 anni per le donne42 e per gli uomini. 3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. 40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 41 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 42 Dal 1° gen. 2005: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. a dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 42794653). |