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Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI 87
1 Se la rendita dell’AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado d’invalidità, l’assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all’istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d’invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8a LAI88 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento del grado di occupazione. 2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l’assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI. 3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l’istituto di previdenza può ridurre la rendita d’invalidità fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell’assicurato. 87 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). BGE
150 V 120 (9C_6/2023) from 12. März 2024
Regeste: Art. 26a Abs. 1 BVG; provisorische Weiterversicherung bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung. Die Bestimmung bezieht sich auf die Herabsetzung oder Aufhebung der Invalidenrente als Folge der Wiedereingliederung aus einer Rentensituation und findet keine Anwendung auf den Sachverhalt, in welchem einer versicherten Person rückwirkend eine abgestufte und/oder befristete Rente zugesprochen wird, während deren Laufzeit berufliche Eingliederungsmassnahmen stattfanden (E. 4). |