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Art. 30b Costituzione in pegno
L’assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all’articolo 331dCO98 99. 99 Nuova espr. giusta il n. I 6 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |