Art. 30g Disposizioni d’esecuzione 110
Il Consiglio federale determina: - a.
- gli scopi d’impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio» (art. 30ccpv. 1);
- b.
- le condizioni che devono essere soddisfatte per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30ccpv. 3);
- c.
- l’importo minimo del prelievo (art. 30ccpv. 1);
- d.
- le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b–30e);
- e.
- l’obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d’informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un’assicurazione complementare per i rischi di decesso o d’invalidità e le conseguenze fiscali.
110 Originario art. 30f.
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