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Art. 40 Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento 132
1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile133 lo può notificare all’istituto di previdenza. 2 Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione. 3 L’istituto di previdenza annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:
4 L’istituto di previdenza annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno. 5 Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. 6 L’istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all’ufficio specializzato. 132Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 489). 134 RS 831.42 |