Art. 41 Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti 136
1 I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere dell’evento assicurato. 2 I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 CO137 sono applicabili. 3 Dopo dieci anni dall’età di riferimento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994138 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l’Ufficio centrale del 2° pilastro. 4 Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell’assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell’assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso 3. 5 Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi 3 e 4 nella misura in cui l’assicurato o i suoi eredi ne provino l’esistenza. 6 Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l’assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni. 7 I capoversi 1–6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni. 8 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell’esercizio dei diritti da parte degli assicurati. 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |