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Art. 43 Assicurazione per singoli rischi
1 Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell’assicurazione obbligatoria dei salariati. 2 Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili. |