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Art. 44 Diritto all’assicurazione
1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori. 2 Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore. |