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Art. 47a Cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni 143
1 L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può continuare la sua assicurazione conformemente all’articolo 47 o chiederne la continuazione nella stessa estensione e presso il medesimo istituto di previdenza conformemente ai capoversi 2–7. 2 Durante il periodo di continuazione dell’assicurazione l’assicurato può aumentare la sua previdenza per la vecchiaia versando contributi. La prestazione d’uscita rimane nell’istituto di previdenza anche se l’assicurato non aumenta la sua previdenza. Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l’istituto precedente versa la prestazione d’uscita al nuovo istituto nell’estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete. 3 L’assicurato versa contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità nonché delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, versa anche i contributi corrispondenti. 4L’assicurazione termina quando si verifica il rischio morte o invalidità o quando l’assicurato raggiunge l’età di riferimento regolamentare.144 Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l’assicurazione termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza sono necessari oltre due terzi della prestazione d’uscita. L’assicurazione può essere disdetta dall’assicurato in qualsiasi momento e dall’istituto di previdenza in caso di mancato pagamento dei contributi. 5 Gli assicurati che continuano l’assicurazione in virtù del presente articolo hanno i medesimi diritti delle persone che sono assicurate nello stesso collettivo sulla scorta di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto concerne l’interesse, il tasso di conversione e i versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo. 6 Se la continuazione dell’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d’uscita per acquistare un alloggio per uso proprio non sono più possibili. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni soltanto sotto forma di capitale. 7 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento la continuazione dell’assicurazione secondo il presente articolo già dai 55 anni. Può prevedervi anche che, su richiesta dell’assicurato, per l’intera previdenza o soltanto per la previdenza per la vecchiaia sia assicurato un salario inferiore all’ultimo salario assicurato. 143 Introdotto dal n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705). 144 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). BGE
150 V 12 (9C_430/2022) from 16. November 2023
Regeste: Art. 47 BVG; Weiterführung der Vorsorge nach Erreichen des 58. Altersjahres; Gesetzesauslegung; Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters. Der Versicherte, welcher nach Erreichen des 58. Altersjahres sein Arbeitsverhältnis selber auflöst und damit aus der obligatorischen Versicherung ausscheidet, kann seine Versicherung unter den Bedingungen von Art. 47 BVG selbst dann weiterführen, wenn es sich um eine definitive Aufgabe der Erwerbstätigkeit handelt (E. 4.4). Aus einer vor allem historischen und teleologischen Auslegung von Art. 47 Abs. 1 BVG ergibt sich, dass diese Bestimmung auch auf einen Versicherten angewendet werden kann, der bereits das Alter von 58 Jahren erreicht hat, und dass ihre Anwendung nicht in jedem Fall auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt werden muss (E. 4). Art. 47 BVG kann jedoch nach dem Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" gemäss dem Vorsorgereglement keine Anwendung mehr finden. Beantwortung der in BGE 141 V 162 E. 4.3.4 offengelassenen Frage (E. 5.3.1.2). |