Art. 51a Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza 180
1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione. 2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:
3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri. 4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione. 5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 CO181. 6 È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2, secondo periodo. 180 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012, con eccezione del cpv. 6 che entra in vigore il 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339). |