Art. 51c Negozi giuridici con persone vicine 184
1 I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato. 2 I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale. 3 L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell’istituto di previdenza sono garantiti. 4 Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l’istituto di previdenza. 184 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |