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Art. 52a Verifica 190
1 Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale. 2 L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati. 190 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |