Art. 52c Compiti dell’ufficio di revisione 193
1 L’ufficio di revisione verifica se:
2 L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato. 3 Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza. 193 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). 194 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). |