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Art. 53i Patrimonio
1 Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. 2 Il patrimonio d’investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. 3 Un gruppo d’investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. 4 In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d’investimento:
5 La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all’interno del medesimo gruppo d’investimento o all’interno del patrimonio di base. 219 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). BGE
143 V 208 (9C_304/2016) from 23. Mai 2017
Regeste: Art. 53k BVG; Art. 32 ASV; Tochtergesellschaften im Anlagevermögen einer Anlagestiftung. Die Bestimmung von Art. 32 Abs. 1 ASV ist gesetzeskonform (E. 5.3). Sie tangiert auch nicht die Wirtschaftsfreiheit (E. 6.1.2) und die Eigentumsgarantie (E. 6.2.2). In concreto spricht kein verfassungsrechtlicher Aspekt gegen ihre Anwendung (E. 6.3-6.5). |