Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza 344
1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono:
2 Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1. 3 Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l’ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l’intestatario della previdenza può modificare l’ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell’intestatario richiedono la forma scritta. 4 I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L’istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari. 344 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |