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Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza. 2 La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’attuazione e all’ulteriore sviluppo della previdenza professionale. |