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Art. 88 Notifica di prestazioni percepite indebitamente 374
L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, constata che una persona ha percepito prestazioni indebitamente, è legittimato a notificarlo agli organi dell’assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati. 374 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291). |