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Art. 53h Organizzazione
1 L’organo supremo della fondazione d’investimento è l’assemblea degli investitori. 2 Il consiglio di fondazione è l’organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d’investimento. 3 L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo della fondazione d’investimento. |