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Art. 58a Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS 240
1 Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite e per calcolare le riserve, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro. L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra le richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS. 2 L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati:
3 L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS agli istituti di previdenza richiedenti. 240 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |