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Art. 59a Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS 244
Il fondo di garanzia versa all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS un contributo a copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti secondo l’articolo 58a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 244 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |
