Art. 72 Finanziamento dell’istituto collettore
1 Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa. 2 Le spese che insorgono per l’istituto collettore secondo l’articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l’articolo 56 capoverso 1 lettera b. 3 Le spese che insorgono all’istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l’articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP312 e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.313 313Introdotto dall’all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RU 19942386; FF 1992III 477). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493509). |