Art. 98 Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni. 3 Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall’entrata in vigore della legge. 4 L’articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:
Data dell’entrata in vigore:398 1° gennaio 1985 398Art. 1 dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 827). |