Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civiledel 4 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 21 Esclusione
I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293). |