Legge federale
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Art. 3 Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi
1 Nell’ambito della protezione della popolazione, gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano alla gestione degli eventi e alle relative misure preparatorie. 2 Quali organizzazioni partner collaborano:
3 Alla gestione di eventi e alle relative misure preparatorie possono essere chiamati a collaborare anche altri enti e organizzazioni, segnatamente:
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