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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 1
La presente legge disciplina:
a.
i compiti di Confederazione, Cantoni e terzi nella protezione della popolazione e la loro collaborazione in questo ambito;
b.
la protezione civile quale organizzazione partner della protezione della popolazione, in particolare l’obbligo di prestare servizio di protezione civile, l’istruzione e le costruzioni di protezione.