Legge federale
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Art. 18 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza
1 La Confederazione e i Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi. 2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica. 3 La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema. 4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica. 5 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici. 6 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema. 7 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema. |