Legge federale
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Art. 19 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro
1 La Confederazione e i Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro tra Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche. Il sistema è composto dalla rete per lo scambio di dati sicuro, dal sistema di accesso ai dati e dal sistema di comunicazione dei dati. Può essere utilizzato da altri sistemi. 2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica. 3 La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema. 4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione, in particolare della sicurezza della loro alimentazione elettrica. 5 I terzi sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza né della Confederazione né dei Cantoni, in particolare del raccordo delle loro reti al sistema nazionale e della sicurezza dell’alimentazione elettrica delle loro reti. 6 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio, disciplina gli aspetti tecnici ed emana direttive concernenti gli altri usi. Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici. 7 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per i Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema. 8 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema. |