Legge federale
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Art. 31 Adempimento e durata del servizio
1 L’obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere adempiuto tra il giorno in cui l’interessato compie i 18 anni e la fine dell’anno in cui compie i 36 anni. 2 Dura dodici anni. 3 Inizia nell’anno in cui l’interessato assolve l’istruzione di base, al più tardi tuttavia nell’anno in cui compie i 25 anni. 4 È adempiuto una volta che si sono prestati complessivamente 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio. 5 Per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, l’obbligo di prestare servizio di protezione civile dura fino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni, a prescindere dal suo inizio e dai giorni di servizio prestati. 6 Se l’obbligo di prestare servizio di protezione civile giunge a conclusione durante un intervento in caso di catastrofe o situazione d’emergenza, la sua durata è prolungata sino alla fine dell’intervento. 7 Il Consiglio federale può:
8 Può prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile di 100 giorni al massimo se lo chiede un Cantone colpito da una catastrofe o una situazione d’emergenza di lunga durata a causa della quale troppe persone tenute a prestare servizio di protezione civile (militi) raggiungono contemporaneamente la fine del loro obbligo di prestare servizio e la capacità d’intervento ne è pregiudicata. |