Legge federale
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Art. 33 Volontariato
1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:
2 I Cantoni decidono in merito all’ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi. 3 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi. 4 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall’obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine. 5 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d’ufficio dall’obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. |