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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 33Volontariato
1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:
a.
gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
b.
gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile;
c.
le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni;
d.
gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni.
2 I Cantoni decidono in merito all’ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi.
3 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi.
4 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall’obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine.
5 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d’ufficio dall’obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.