Legge federale
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Art. 37 Proscioglimento anticipato
1 Su domanda, i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un’organizzazione partner ai sensi dell’articolo 3. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati in essa. Determina le organizzazioni partner aventi diritto e disciplina la procedura e le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione. |