Legge federale
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Art. 44 Obblighi
1 I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio. 2 I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti. 3I quadri sono tenuti ad adempiere anche compiti fuori dal servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d’istruzione e degli interventi della protezione civile. 4 I militi sono soggetti all’obbligo di notificazione. Il Consiglio federale disciplina il genere e la portata di tale obbligo. 5 I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nell’ambito dei servizi di protezione civile. |