Legge federale
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Art. 45 Convocazione al servizio d’istruzione
1 La convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49–52 e ai corsi di ripetizione secondo l’articolo 53 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione. 2 L’UFPP disciplina le modalità di convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 54 capoversi 2–4. 3 La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio. 4 Le domande di differimento del servizio devono essere presentate all’organo che ha emesso la convocazione. |