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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 45Convocazione al servizio d’istruzione
1 La convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49–52 e ai corsi di ripetizione secondo l’articolo 53 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione.
2 L’UFPP disciplina le modalità di convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 54 capoversi 2–4.
3 La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.
4 Le domande di differimento del servizio devono essere presentate all’organo che ha emesso la convocazione.