Legge federale
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Art. 46 Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati
1 Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi nei casi seguenti:
2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono il territorio cantonale o le rispettive zone limitrofe estere; possono chiamare in servizio i militi anche per prestare supporto ad altri Cantoni colpiti. 3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata. 4 L’UFPP disciplina la procedura di chiamata dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4. |