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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 46Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati
1 Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi nei casi seguenti:
a.
catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l’intera Svizzera;
b.
catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono le zone limitrofe estere;
c.
conflitti armati.
2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono il territorio cantonale o le rispettive zone limitrofe estere; possono chiamare in servizio i militi anche per prestare supporto ad altri Cantoni colpiti.
3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.
4 L’UFPP disciplina la procedura di chiamata dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4.