Art.62 Gestione della costruzione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi
1 I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un’offerta sufficiente di posti protetti ripartiti in modo adeguato. 2 I contributi sostitutivi di cui all’articolo 61 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni. 3 I contributi sostitutivi sono destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi pubblici e privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per:
4 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l’ammontare dei contributi sostitutivi e l’utilizzazione dei fondi rimanenti (cpv. 3). 5 Su domanda, i Cantoni rendono conto all’UFPP dell’utilizzazione dei contributi sostitutivi. |