Legge federale
|
Art. 68 Prescrizioni della Confederazione
1 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l’equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione al fine di garantirne una prontezza d’impiego sufficiente. 2 Disciplina la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione. In tale pianificazione sono considerati gli impianti di protezione che possono essere tenuti in esercizio dal punto di vista tecnico e del personale. 3 Il Consiglio federale stabilisce gli intervalli dell’aggiornamento della pianificazione. 4 Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici in questo ambito. 5 L’UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento degli impianti di protezione. BGE
138 V 324 (9C_650/2011) from 18. Juni 2012
Regeste: Art. 1a Abs. 3 EOG und Art. 23 BZG; Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung bei Zivilschutzeinsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 1a Abs. 3 EOG knüpft der Anspruch auf eine Entschädigung des Erwerbsausfalls ausschliesslich an die Soldberechtigung an (E. 5.2). Diese kann in der Regel nicht in Abrede gestellt werden mit der Begründung, die für den fraglichen Dienst erforderliche Bewilligung sei ungenügend (oder gar nicht vorhanden), aber mit jener, die zulässige Anzahl Diensttage sei überschritten (E. 5.3). |