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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 74Esecuzione sostitutiva
Se il proprietario o il possessore di una costruzione di protezione non adotta le misure prescritte, l’autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso a spese del proprietario o del possessore.