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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 75Delega di competenze legislative
Nell’ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni concernenti:
a.
la progettazione, la realizzazione, l’equipaggiamento, la qualità, il rimodernamento, l’utilizzo, la manutenzione, i controlli periodici e la soppressione;
b.
la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell’attribuzione;
c.
l’utilizzo da parte di terzi;
d.
le condizioni della procedura di omologazione per le componenti che devono essere omologate.