Legge federale
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Art. 77
1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile. 2 Possono inoltre essere contrassegnati con il distintivo:
3 Ai militi è rilasciata la carta d’identità per il personale della protezione civile. 4 Il distintivo e la carta d’identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 197710 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali. 10 RS 0.518.521 |