Legge federale
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Art. 81 Determinazione del risarcimento
1 L’ammontare del risarcimento è determinato, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoversi 1 e 1bis, 44 capoverso 1, 45–47, 49 e 53 del Codice delle obbligazioni (CO)11. 2 In caso di responsabilità del personale insegnante della protezione civile o di militi è inoltre tenuto conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio. 11 RS 220 |